| 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, è inserito il seguente:
"2- bis. Se il minore reddito dichiarato deriva da
rendita di unità immobiliare determinata ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, in misura inferiore a quella
successivamente attribuita dall'ufficio in sede di iscrizione
dell'immobile al catasto, non si fa luogo all'irrogazione di
sanzioni, ma al solo recupero della maggiore imposta dovuta in
base alla rendita catastale, maggiorata degli interessi in
misura legale".
2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole da: "maggiorata degli
interessi" fino a: "20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "maggiorata degli interessi nella misura legale,
ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza,
maggiorate degli interessi computati nella predetta
misura".
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