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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70420
DDL5992-0002
Progetto di legge Camera n. 5992 - testo presentato - (DDL13-5992)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5992. TESTIPDL
...C5992.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5992 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La prima fase della esperienza
  applicativa della legge 24 giugno 1997, n. 196, che ha
  introdotto il lavoro temporaneo o interinale, ha fatto
  emergere una serie di problemi che richiedono un immediato
  intervento correttivo, onde consentire una migliore
  utilizzazione del nuovo strumento.  E ciò soprattutto per dare
  un contributo fattivo al rilancio dell'occupazione.  In
  particolare, vanno prese in esame quelle disposizioni della
  legge che disciplinano il trattamento economico da riconoscere
  al lavoratore interinale ovvero temporaneo, l'esclusione di
  alcuni settori produttivi dalla possibilità di avvalersi del
  lavoro interinale, la preclusione per le figure di esiguo
  valore professionale, nonché altre limitazioni che frenano
  l'espansione dell'utilizzo di questa innovativa figura
  contrattuale.
     L'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997,
  prevede, infatti, in modo esplicito solo due casi di
  applicazione del lavoro interinale: la lettera  b),  nei
  casi di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
  aziendali; la lettera  c),  nel caso di sostituzione di
  lavoratori assenti.  Invece, la lettera  a)  rimanda alla
  contrattazione collettiva la definizione dei casi di ulteriore
  applicazione dell'istituto.  Sicuramente l'ipotesi di maggiore
  applicazione del lavoro temporaneo o interinale è quella che
  dipende dall'aumento di domanda dovuta ad un incremento
  repentino e discontinuo delle attività produttive derivante da
  espansione di un determinato mercato.  Finora possono usufruire
  di lavoratori interinali solo i settori produttivi che hanno
  rinnovato i propri contratti collettivi di lavoro includendovi
  espressamente tale possibilità; invece, settori come quelli
 
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  assicurativo o bancario, non avendo ancora rinnovato a
  tutt'oggi i propri contratti, possono fare uso del lavoro
  interinale solo nei due casi esplicitamente previsti dalla
  legge (le citate lettere  b)  e  c)  del comma 2
  dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997).
     Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge
  introduce il principio che il lavoro interinale o temporaneo
  sia ammesso in tutti i casi in cui vi sia un aumento delle
  richieste del mercato.
     L'articolo 2 della presente proposta di legge, d'altra
  parte, introduce espressamente la possibilità di usufruire del
  lavoro interinale nell'ambito delle attività portuali, ipotesi
  che è stata oggetto di controversia fra alcune autorità
  portuali e alcune società di fornitura di lavoro temporaneo:
  controversia rispecchiatasi anche in un conflitto di
  interpretazioni fra Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale e Ministero dei trasporti e della navigazione.
     La legge n. 196 del 1997 esclude, poi, i settori
  dell'agricoltura e dell'edilizia dall'immediata applicazione
  del nuovo istituto contrattuale, con ciò determinando, per
  tali settori, un notevole freno allo sviluppo produttivo e
  occupazionale, tenuto conto che proprio questi settori
  presentano caratteristiche di temporaneità dell'impiego di
  manodopera particolarmente significative.  Inoltre, nel settore
  dell'edilizia si è impedita l'introduzione del lavoro
  temporaneo o interinale nell'ambito delle strutture
  amministrative delle aziende edili: strutture che sicuramente
  presentano caratteristiche comuni a quelle similari esistenti
  in tutti gli altri settori produttivi e che nell'edilizia
  possono ben avere esigenze anche di impiego temporaneo, data
  la discontinuità di attività del settore medesimo.
     La sperimentazione auspicata dalla legge si è verificata
  solo nell'ambito dell'agricoltura e per aree geografiche ben
  definite e limitate rispetto alla diffusione dell'intero
  settore produttivo sul territorio nazionale.  L'articolo 3
  della presente proposta di legge elimina, pertanto, questa
  limitazione allargando anche ai settori agricolo ed edile la
  possibilità di utilizzare liberamente il lavoro interinale.
     La legge n. 196 del 1997 impone, inoltre, la specifica
  esclusione delle figure di "esiguo contenuto professionale",
  rimandando alla contrattazione collettiva nazionale la loro
  definizione.  Dai rinnovi contrattuali fin qui avvenuti e
  soprattutto sulla base dell'accordo interconfederale del 16
  aprile 1998, siglato dalla Confindustria e dai principali
  sindacati, tali figure sono state individuate in quelle dove
  non sia possibile applicare il contratto di formazione-lavoro.
  Questo ha comportato l'esclusione automatica delle figure che
  rientrano nei primi livelli di qualifica ai fini
  contrattuali.
     Per una legge che si propone come strumento di inserimento
  nel mondo del lavoro di soggetti finora esclusi, è senza
  dubbio ingiustificata l'esclusione di quelle persone che sono
  dotate di minore esperienza o di minori conoscenze di base,
  non applicando per esse l'istituto del lavoro interinale o
  temporaneo, che invece tenderebbe a disciplinarne quanto meno
  un primo utilizzo nel mondo del lavoro.  Con l'articolo 4 della
  proposta di legge si intende, perciò, allargare anche a queste
  figure professionali il mercato del lavoro interinale o
  temporaneo.  Inoltre, le leggi dei vari Stati europei sul
  lavoro interinale o temporaneo prevedono che tali categorie di
  soggetti possano essere regolarmente fornite come lavoratori
  temporanei.  Le statistiche dimostrano che quasi il 40 per
  cento delle forniture di lavoro temporaneo è effettuato
  proprio utilizzando queste categorie a bassa qualificazione,
  perché riferite ad attività maggiormente soggette a picchi di
  attività e fenomeni di temporanea utilizzazione.
     La normativa vigente dispone che debba essere riconosciuto
  al lavoro interinale o temporaneo un trattamento economico non
  inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari
  livello dell'impresa utilizzatrice.  Questa previsione comporta
  una serie di complicazioni sotto il profilo amministrativo e
  gestionale per le imprese fornitrici, rendendo in molti casi
  difficoltoso il ricorso al lavoro temporaneo.  Invero,
  caratteristica del lavoro interinale deve essere la rapidità
 
                               Pag. 3
 
  di intervento, mentre la molteplicità delle discipline di
  volta in volta applicabili al rapporto rende difficile la
  trattativa tra l'impresa fornitrice e quella utilizzatrice,
  sia perché allunga i tempi della stessa, sia perché non sempre
  si è in grado di conoscere  a priori  il trattamento
  dovuto, a causa della congerie di situazioni retributive anche
  aziendali, con la conseguenza che spesso non si conclude il
  contratto per ragioni che esulano dall'interesse delle
  parti.
     Tutto ciò frustra le finalità principali della legge,
  diretta sia ad un incremento dell'occupazione che a fare
  emergere il lavoro nero o sommerso (al riguardo va ricordato
  che detto fenomeno di fatto esiste nella realtà del mondo del
  lavoro e che uno dei modi più efficaci per stroncarlo è quello
  di introdurre strumenti di flessibilità che siano
  effettivamente usufruibili dalle aziende).  Una omogeneità nei
  trattamenti che può derivare solamente da un contratto
  collettivo di lavoro specifico comporterà un maggiore utilizzo
  del lavoro interinale e porterà alla "scoperta" o alla
  "riscoperta" di numerosi posti di lavoro, finora ignorati o
  sommersi.  Sulla base dell'esperienza di questo primo periodo
  di applicazione della legge n. 196 del 1997 si può ben
  affermare che la modifica proposta potrebbe condurre anche al
  raddoppio del tasso di occupazione interinale in un arco di
  tempo assai breve.
     La modifica che si propone con l'articolo 5 della presente
  proposta di legge ha la funzione, perciò, di armonizzare fra
  loro i trattamenti dei lavoratori temporanei, attraverso
  l'introduzione di una retribuzione uguale per le varie
  professionalità, prescindendo dal settore di impiego, e
  costituirà una forma di salario di ingresso, con l'effetto che
  un costo minore o comunque livellato dell'impiego di
  manodopera porterà ad incentivare il ricorso al lavoro
  interinale o temporaneo con una duplice conseguenza sotto il
  profilo occupazionale: l'aumento del lavoro temporaneo
  consentirà l'entrata a regime delle aziende fornitrici e,
  quindi, l'impiego continuativo delle risorse; inoltre, le
  aziende utilizzatrici, dopo un periodo di ricorso al lavoro
  temporaneo, in buona parte dei casi potrebbero procedere anche
  all'inserimento stabile dei medesimi lavoratori, qualora le
  condizioni della domanda dei loro prodotti lo consentissero.
  Così, questo strumento potrebbe diventare, come e più del
  contratto di formazione e lavoro, un valido veicolo di
  inserimento delle risorse umane inutilizzate nel mondo del
  lavoro.
     L'articolo 6 prevede il rinnovo del contratto collettivo
  per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro
  temporaneo, al fine di adeguarlo alle disposizioni della
  legge.
 
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