| 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.
196, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
" c-bis) nei casi di fornitura di lavoro temporaneo
alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, della citata legge n. 84 del 1994, anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369".
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