Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70428
DDL5993-0002
Progetto di legge Camera n. 5993 - testo presentato - (DDL13-5993)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5993. TESTIPDL
...C5993.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5993 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco
  in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti
  legislativi che, recando deroga alle norme incriminatrici
  generali del codice penale, hanno, di volta in volta,
  riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di
  autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
     Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione
  legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile
  1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
     Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto
  a superare il sopra menzionato regime restrittivo, in virtù
  del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia:
  Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent.
     A questo proposito è interessante segnalare la procedura
  adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da
  gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto
  del presidente del consiglio della regione, recante la data
  del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto
  legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il
  quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza
  amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di
  vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza
  sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche.
  L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche
  perplessità circa la sua legittimità, poiché non esisteva una
  normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione
  della casa da gioco valdostana.
     Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in
  seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione
  autonoma a statuto speciale.  Infatti l'attribuzione agli
  organi regionali da parte delle norme statutarie di una
 
                               Pag. 2
 
  competenza legislativa esclusiva in materia
  turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della
  facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano
  il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla
  legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
     Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in
  senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il
  potere legislativo statale sia più volte intervenuto con
  provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si
  deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività
  del  casinò  di Saint Vincent.
     Su questo punto va segnalata la sentenza n. 152 del 23
  maggio 1985 della Corte costituzionale che sottolinea "la
  necessità di una legislazione organica che razionalizzi
  l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di
  intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i
  tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate",
  realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista
  della distribuzione dei proventi.
     Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi
  europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero,
  sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
  al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
  L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile
  lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di
  capitali attraverso i confini.  E' diffusissimo, infatti, da
  parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in
  Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania,
  Austria e, soprattutto negli ultimi anni, Croazia e Slovenia
  (vicine al nostro confine), con conseguente notevole
  esportazione di valuta italiana.
     Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso
  nei  casinò  oltre confine va ad arricchire ed a
  potenziare località turistiche straniere, con danno evidente
  dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di
  approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture
  turistiche.  Tra le ragioni del decadimento dell'offerta
  turistica in Italia va posta anche questa situazione.
     Le zone di tradizione e prestigio turistici si dibattono
  fra enormi difficoltà; la fuga degli italiani e la diserzione
  degli stranieri è risultata in questi ultimi tempi più grave
  del previsto.
     Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha
  incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni
  singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni
  ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco,
  debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe
  tanto un riequilibrio territoriale quanto maggiori possibilità
  di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto
  ai centri turistici più congestionati.
     Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione rapida di una
  legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le
  condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
     E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino
  è una delle principali attività della criminalità organizzata
  quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di
  denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi
  rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna
  garanzia.
     D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno
  impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano
  dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato
  dai  mass-media  l'accesso al "guadagno facile"; né deve
  scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano
  ricavare benefìci dal gioco dei cittadini, visto che, da
  sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i
  cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che
  tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito
  un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il
  proliferare di nuove lotterie nazionali.
     La valenza turistica e le ricadute occupazionali, che, di
  regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco,
  assumono un notevole rilievo per il comune di San Pellegrino
  Terme, il quale, sotto il profilo economico, a causa delle
  limitate prospettive industriali e della stessa attività
 
                               Pag. 3
 
  artigianale, una volta colonna portante dell'economia locale,
  attraversa una fase critica.  Non bisogna dimenticare, infatti,
  che il comune di San Pellegrino Terme è localizzato in Valle
  Brembana (provincia di Bergamo), Valle che si sta
  costantemente spopolando per la mancanza di posti di lavoro e
  dove la disoccupazione è il doppio rispetto a tutto il resto
  della provincia di Bergamo.  L'apertura di una casa da gioco a
  San Pellegrino Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto
  questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare
  programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere
  pubbliche.  Dal punto di vista turistico, San Pellegrino Terme,
  in provincia di Bergamo, è una prestigiosa località termale,
  che è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che
  mantiene tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle
  necessità conseguenti all'esercizio di tale attività.
     Il  casinò  municipale di San Pellegrino Terme,
  pregevole opera in stile  liberty  dell'inizio del 1900,
  di proprietà del comune, è ancora oggi una struttura
  perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche,
  artistiche e culturali.  Una eventuale scelta in tale senso
  contribuirebbe a rilanciare San Pellegrino Terme da un punto
  di vista turistico e termale, anche perché si trova ad una
  distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale è
  ben collegato.
     Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto
  federalista che oggi rappresenta l'elemento essenziale del
  dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina della
  presente proposta di legge e nella sua approvazione.
 
DATA=990505 FASCID=DDL13-5993 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5993 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=599300 00 FASCIDC=13DDL5993 SORTNAV=0599300 000 00000 ZZDDLC5993 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati