| Onorevoli Colleghi! - L'istituzione delle case da gioco
in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti
legislativi che, recando deroga alle norme incriminatrici
generali del codice penale, hanno, di volta in volta,
riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di
autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.
Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione
legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile
1924, n. 636, che non fu mai convertito in legge.
Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto
a superare il sopra menzionato regime restrittivo, in virtù
del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia:
Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent.
A questo proposito è interessante segnalare la procedura
adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da
gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto
del presidente del consiglio della regione, recante la data
del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto
legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il
quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza
amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di
vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza
sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche.
L'adozione di tale procedimento aveva creato qualche
perplessità circa la sua legittimità, poiché non esisteva una
normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione
della casa da gioco valdostana.
Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in
seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione
autonoma a statuto speciale. Infatti l'attribuzione agli
organi regionali da parte delle norme statutarie di una
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competenza legislativa esclusiva in materia
turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della
facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano
il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla
legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.
Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in
senso negativo dalla giurisprudenza che ha rilevato come il
potere legislativo statale sia più volte intervenuto con
provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si
deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività
del casinò di Saint Vincent.
Su questo punto va segnalata la sentenza n. 152 del 23
maggio 1985 della Corte costituzionale che sottolinea "la
necessità di una legislazione organica che razionalizzi
l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di
intervento delle regioni e degli altri enti locali nonché i
tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate",
realizzando altresì una "perequazione" dal punto di vista
della distribuzione dei proventi.
Se si procedesse ad un confronto con gli altri Paesi
europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero,
sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare
al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.
L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora più facile
lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di
capitali attraverso i confini. E' diffusissimo, infatti, da
parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in
Paesi vicini, come Francia, Montecarlo, Svizzera, Germania,
Austria e, soprattutto negli ultimi anni, Croazia e Slovenia
(vicine al nostro confine), con conseguente notevole
esportazione di valuta italiana.
Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso
nei casinò oltre confine va ad arricchire ed a
potenziare località turistiche straniere, con danno evidente
dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di
approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture
turistiche. Tra le ragioni del decadimento dell'offerta
turistica in Italia va posta anche questa situazione.
Le zone di tradizione e prestigio turistici si dibattono
fra enormi difficoltà; la fuga degli italiani e la diserzione
degli stranieri è risultata in questi ultimi tempi più grave
del previsto.
Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha
incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni
singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni
ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco,
debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe
tanto un riequilibrio territoriale quanto maggiori possibilità
di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto
ai centri turistici più congestionati.
Sarebbe, anzi, auspicabile l'emanazione rapida di una
legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le
condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.
E' superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino
è una delle principali attività della criminalità organizzata
quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di
denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi
rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna
garanzia.
D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno
impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano
dover cadere, poiché in tutti i modi oggi viene pubblicizzato
dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; né deve
scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano
ricavare benefìci dal gioco dei cittadini, visto che, da
sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i
cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che
tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito
un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il
proliferare di nuove lotterie nazionali.
La valenza turistica e le ricadute occupazionali, che, di
regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco,
assumono un notevole rilievo per il comune di San Pellegrino
Terme, il quale, sotto il profilo economico, a causa delle
limitate prospettive industriali e della stessa attività
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artigianale, una volta colonna portante dell'economia locale,
attraversa una fase critica. Non bisogna dimenticare, infatti,
che il comune di San Pellegrino Terme è localizzato in Valle
Brembana (provincia di Bergamo), Valle che si sta
costantemente spopolando per la mancanza di posti di lavoro e
dove la disoccupazione è il doppio rispetto a tutto il resto
della provincia di Bergamo. L'apertura di una casa da gioco a
San Pellegrino Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto
questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare
programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere
pubbliche. Dal punto di vista turistico, San Pellegrino Terme,
in provincia di Bergamo, è una prestigiosa località termale,
che è già stata sede, in passato, di una casa da gioco e che
mantiene tutti i titoli e le strutture per corrispondere alle
necessità conseguenti all'esercizio di tale attività.
Il casinò municipale di San Pellegrino Terme,
pregevole opera in stile liberty dell'inizio del 1900,
di proprietà del comune, è ancora oggi una struttura
perfettamente funzionante per manifestazioni turistiche,
artistiche e culturali. Una eventuale scelta in tale senso
contribuirebbe a rilanciare San Pellegrino Terme da un punto
di vista turistico e termale, anche perché si trova ad una
distanza conveniente dal capoluogo regionale, con il quale è
ben collegato.
Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto
federalista che oggi rappresenta l'elemento essenziale del
dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina della
presente proposta di legge e nella sua approvazione.
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