| 1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel
comune di San Pellegrino Terme.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su
richiesta del sindaco del comune di San Pellegrino Terme,
previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è
concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
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