| 1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, con
proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e
l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
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essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con le slot-machine;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le particolari ed opportune cautele per
assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il
controllo delle risultanze della gestione da parte degli
organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento di cui all'articolo 6, comma 1, degli importi
stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la
possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale
della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei
danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza
da parte del concessionario alle condizioni previste nella
concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle
attività che vi si svolgono.
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