| 1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il
50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze
attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai
vincitori.
2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli
oneri relativi alla gestione della casa da gioco; deve
osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti
nell'atto di concessione nel relativo capitolato; deve,
altresì, provvedere alla formazione professionale degli
impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori
subordinati.
3. Il gestore della casa da gioco è vincolato al segreto
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professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura
penale.
4. Il gestore della casa da gioco può svolgere operazioni
di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di
credito nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa
loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia.
A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili
perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del
codice civile.
5. Il gestore della casa da gioco deve acconsentire ai
controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri
stabiliti dalla convenzione. I controllori non possono in
alcun caso interferire con scelte operative di natura
strettamente tecnica, ma limitarsi a fare rapporto ai propri
superiori.
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