| 1. Le quote degli incassi lordi delle case da gioco,
dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, devono essere
ripartite nel seguente modo:
a) il 20 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di
destinarlo ad attività promozionali ed a strutture di tipo
turistico altamente qualificate;
b) il 60 per cento alla provincia di Bergamo, che
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ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio
territorio;
c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne
destina l'importo alla promozione turistica nel proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di San
Pellegrino Terme ogni anno entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di
controllo.
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