| 1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o dei funzionari preposti, i locali della casa da gioco
sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di San Pellegrino Terme o in
comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.
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