| 1. Con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro incaricato per il
coordinamento della protezione civile, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro
della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti minimi di
sicurezza degli edifici pubblici e privati e la natura dei
controlli cui devono essere sottoposti gli edifici stessi per
verificarne la rispondenza ai suddetti requisiti. I requisiti
e i controlli tengono conto della vetustà e della tipologia
dell'edificio.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è
istituito e disciplinato l'albo dei periti della sicurezza
degli edifici.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attraverso gli uffici del genio civile, sentite le
aziende unità sanitarie locali, individuano le zone del
territorio di propria competenza all'interno delle quali si
possano prevedere i maggiori pericoli per la sicurezza degli
edifici e provvedono a notificare ai proprietari degli edifici
insistenti in tali zone l'indicazione dei controlli cui gli
edifici medesimi devono essere sottoposti a spese dei
proprietari stessi. Con la notifica è fissato un congruo
termine, comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale i
proprietari che lo ritengano opportuno possano depositare
perizia giurata relativa alla rispondenza dell'edificio ai
requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. La perizia
deve essere redatta da un professionista iscritto all'albo dei
periti della sicurezza degli edifici di cui al comma 2. Il
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deposito della perizia esenta dall'effettuazione dei
controlli.
4. Qualora le perizie giurate, ovvero i controlli di cui
al comma 3, accertino la mancata rispondenza degli edifici a
uno o più dei requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1,
gli uffici del genio civile fissano un congruo termine,
comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale gli edifici
devono essere adeguati.
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