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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70439
DDL5994-0003
Progetto di legge Camera n. 5994 - testo presentato - (DDL13-5994)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5994. TESTIPDL
...C5994.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5994 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
  lavori pubblici, di concerto con il Ministro incaricato per il
  coordinamento della protezione civile, con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
  Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro
  della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
  23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti minimi di
  sicurezza degli edifici pubblici e privati e la natura dei
  controlli cui devono essere sottoposti gli edifici stessi per
  verificarne la rispondenza ai suddetti requisiti.  I requisiti
  e i controlli tengono conto della vetustà e della tipologia
  dell'edificio.
     2.  Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è
  istituito e disciplinato l'albo dei periti della sicurezza
  degli edifici.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, attraverso gli uffici del genio civile, sentite le
  aziende unità sanitarie locali, individuano le zone del
  territorio di propria competenza all'interno delle quali si
  possano prevedere i maggiori pericoli per la sicurezza degli
  edifici e provvedono a notificare ai proprietari degli edifici
  insistenti in tali zone l'indicazione dei controlli cui gli
  edifici medesimi devono essere sottoposti a spese dei
  proprietari stessi.  Con la notifica è fissato un congruo
  termine, comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale i
  proprietari che lo ritengano opportuno possano depositare
  perizia giurata relativa alla rispondenza dell'edificio ai
  requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1.  La perizia
  deve essere redatta da un professionista iscritto all'albo dei
  periti della sicurezza degli edifici di cui al comma 2.  Il
 
                               Pag. 4
 
  deposito della perizia esenta dall'effettuazione dei
  controlli.
     4.  Qualora le perizie giurate, ovvero i controlli di cui
  al comma 3, accertino la mancata rispondenza degli edifici a
  uno o più dei requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1,
  gli uffici del genio civile fissano un congruo termine,
  comunque non inferiore a sei mesi, entro il quale gli edifici
  devono essere adeguati.
 
DATA=990505 FASCID=DDL13-5994 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5994 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=009 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=599400 00 FASCIDC=13DDL5994 SORTNAV=0599400 000 00000 ZZDDLC5994 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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