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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70442
DDL5995-0003
Progetto di legge Camera n. 5995 - testo presentato - (DDL13-5995)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5995. TESTIPDL
...C5995.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5995 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  La presente legge si applica ai grandi invalidi per
  servizio di prima categoria di cui al presente articolo.
     2.  Gli invalidi per servizio affetti dalle invalidità
  specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo
  comma; A- bis);  B), numero 1), C), D), E), numero 1),
  della tabella E allegata al testo unico approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
  successive modificazioni, possono ottenere, a richiesta
  nominativa, un accompagnatore militare di leva
  obbligatoria.
     3.  Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
  invalidi di cui al comma 2 possono chiedere in sostituzione
  dell'accompagnatore militare di leva obbligatoria un assegno
  aggiuntivo stabilito nelle seguenti misure:
         a)  in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
  lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
  riportato per causa di servizio anche la perdita dei due arti
  superiori o inferiori o la sordità bilaterale;
         b)  in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
  lettera A), numero 2), della citata tabella E, che abbiano
  riportato per causa di servizio la perdita anatomica o
  funzionale dei quattro arti;
         c)  in lire 5.000.000 mensili per gli ascritti alla
  lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
  riportato per causa di servizio anche la perdita di un arto,
  fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita
  funzionale;
         d)  in lire 4.000.000 mensili per gli invalidi per
  servizio ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo
  comma, della citata tabella E;
 
                               Pag. 4
 
         e)  in lire 3.000.000 mensili per gli invalidi per
  servizio ascritti alla lettera A- bis),  numero 1), della
  citata tabella E;
         f)  in lire 2.000.000 mensili per gli invalidi per
  servizio ascritti alla lettera A- bis),  numero 2), della
  citata tabella E;
         g)  in lire l.000.000 mensili per gli invalidi per
  servizio ascritti alle lettere B), C), D) e E), numero 1),
  della citata tabella E.
     4.  L'assegno aggiuntivo di cui al comma 3 del presente
  articolo è adeguato automaticamente come previsto
  dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
  successive modificazioni.
     5.  I benefìci previsti dal presente articolo sono concessi
  su domanda degli interessati.
 
DATA=990506 FASCID=DDL13-5995 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5995 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=599500 00 FASCIDC=13DDL5995 SORTNAV=0599500 000 00000 ZZDDLC5995 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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