| 1. La presente legge si applica ai grandi invalidi per
servizio di prima categoria di cui al presente articolo.
2. Gli invalidi per servizio affetti dalle invalidità
specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo
comma; A- bis); B), numero 1), C), D), E), numero 1),
della tabella E allegata al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, possono ottenere, a richiesta
nominativa, un accompagnatore militare di leva
obbligatoria.
3. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
invalidi di cui al comma 2 possono chiedere in sostituzione
dell'accompagnatore militare di leva obbligatoria un assegno
aggiuntivo stabilito nelle seguenti misure:
a) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio anche la perdita dei due arti
superiori o inferiori o la sordità bilaterale;
b) in lire 6.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 2), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio la perdita anatomica o
funzionale dei quattro arti;
c) in lire 5.000.000 mensili per gli ascritti alla
lettera A), numero 1), della citata tabella E, che abbiano
riportato per causa di servizio anche la perdita di un arto,
fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita
funzionale;
d) in lire 4.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo
comma, della citata tabella E;
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e) in lire 3.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A- bis), numero 1), della
citata tabella E;
f) in lire 2.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alla lettera A- bis), numero 2), della
citata tabella E;
g) in lire l.000.000 mensili per gli invalidi per
servizio ascritti alle lettere B), C), D) e E), numero 1),
della citata tabella E.
4. L'assegno aggiuntivo di cui al comma 3 del presente
articolo è adeguato automaticamente come previsto
dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e
successive modificazioni.
5. I benefìci previsti dal presente articolo sono concessi
su domanda degli interessati.
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