| 1. Per la particolare gravità delle patologie da cui
risultano affetti i grandi invalidi di cui all'articolo 1, è
istituito un assegno speciale annuo pari alla somma
complessiva degli assegni accessori previsti per ciascuna
delle invalidità ascritte alla tabella E allegata al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Alla corresponsione dell'assegno speciale annuo previsto
dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le
competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di
giugno di ciascun anno.
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