| 1. Il coniuge ed i figli dei soggetti di cui all'articolo
1 della presente legge fruiscono del diritto al collocamento
obbligatorio in base alle vigenti disposizioni legislative,
con le precedenze, preferenze a parità di titoli, e riserve di
posti per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, della
legge 23 novembre 1998, n. 407.
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