| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione
per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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