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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70447
DDL5995-0002
Relazione Camera n. 5995-A (DDL13-5995-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5995A, C6200A, C6701A. TESTIPDL
...C5995A, C6200A, C6701A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5995A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli colleghi! - Lo scioglimento delle Camere ha
  impedito l'approvazione di un provvedimento di alta valenza
  morale e sociale, legittimamente "reclamato" dai grandi
  invalidi di guerra e di servizio in considerazione delle
  difficoltà operative verificatesi nella fruizione del servizio
  degli accompagnatori anche alla luce della riforma del
  servizio militare di leva, che prevede una progressiva
  "professionalizzazione" del personale militare.  Ricordo che la
  Commissione lavoro pubblico e privato ha avviato l'esame del
  provvedimento il 19 ottobre 1999, deliberando nella stessa
  seduta di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla
  quantificazione degli oneri finanziari.  Tale relazione è stata
  trasmessa alla fine di maggio del 2000, per cui la Commissione
  ha potuto riprendere i lavori a partire da tale momento.  A ciò
  bisogna aggiungere che la discrepanza rilevata tra i dati
  forniti dal sottosegretario Rivera nel corso di un'audizione e
  i dati contenuti invece nella relazione tecnica relativamente
  al numero dei grandi invalidi per servizio ha indotto la
  Commissione ad un ulteriore supplemento di istruttoria.
  Quindi, dopo l'audizione di un rappresentante del Ministero
  del tesoro, si è proceduto alla costituzione di un Comitato
  ristretto che, alla luce dei dati e delle informazioni
  acquisiti in sede istruttoria, ha predisposto un testo
  unificato adottato come testo base e poi approvato dalla
  Commissione con lievi modifiche volte a recepire il parere
  della V Commissione.  Tengo ad evidenziare che il testo
  approvato dalla Commissione, dovendosi mantenere nei limiti
  delle disponibilità finanziarie, ha ridimensionato, rispetto
  alle proposte di legge iniziali, le provvidenze ai grandi
  invalidi.  Difatti la legge finanziaria per il corrente anno ha
  stanziato, per le finalità previste dal provvedimento, 10
  miliardi di lire per il 2002 e 20 miliardi per il 2003.
     Partendo da questo dato di fatto, la Commissione si è
  orientata nel senso di concedere l'indennità intera ai grandi
  invalidi in condizioni di maggior bisogno, riservando ai casi
  meno gravi un trattamento economico ridotto.
     Ricordo che le Commissioni I, IV e XII hanno espresso un
  parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso un
  parere favorevole con condizioni scrupolosamente recepite
  dalla XI Commissione.
     Desidero ringraziare il sottosegretario al tesoro e i suoi
  collaboratori per la disponibilità manifestata nel coadiuvare
  il Comitato ristretto nella stesura del testo, concorrendo
  alla soluzione delle questioni di maggior tecnicità.
     In considerazione delle legittime aspettative dei soggetti
  interessati, ritengo necessario che il prossimo Parlamento, a
  prescindere dalla sua composizione, porti a compimento il
  lavoro iniziato nella XIII legislatura, permettendo ai grandi
  invalidi di sopperire al venir meno del servizio
  dell'accompagnatore militare.
                  CONTENUTO DELL'ARTICOLATO
     L'articolo 1, comma 1, nel riformulare il secondo comma
  dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di
  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica n. 915 del 1978, prevede il riconoscimento in
  favore dei pensionati affetti da determinate invalidità del
  diritto ad un accompagnatore militare o del servizio civile.
  Analogo beneficio viene riconosciuto ai grandi invalidi per
  servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da
  determinate invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro
  al valor militare.
 
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     L'articolo 1, comma 2, dispone che, a decorrere dal 1^
  luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di
  procedere all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi
  invalidi che, alla data di entrata in vigore del
  provvedimento, fruiscono di un accompagnatore militare o del
  servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile
  esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità.  Il
  successivo comma 3 dispone che a tale assegno non si applica,
  per il biennio 2002-2003, l'adeguamento automatico previsto
  per i trattamenti pensionistici di guerra.
     Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo rimette ad un
  apposito decreto del Ministro della difesa il compito di
  accertare il numero degli assegni corrisposti, alla data del
  30 novembre 2002, in sostituzione dell'accompagnatore e di
  provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla
  determinazione del numero degli assegni che potranno essere
  liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando
  la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale
  servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata
  in vigore del provvedimento ed ai quali gli enti preposti non
  siano più in grado di assicurarlo.  L'entità del citato assegno
  è determinata nella misura di lire 1.700.000 mensili ovvero,
  per determinate categorie di invalidi, in misura ridotta al 50
  per cento.
     L'articolo 2, recante la clausola di copertura
  finanziaria, dispone che all'onere derivante dal
  provvedimento, valutato in lire 10 miliardi per il 2002 e in
  lire 20 miliardi per il 2003, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 2001-2003, nel Fondo speciale di parte
  corrente per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica.
  COLUCCI,  Relatore.
 
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