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Onorevoli colleghi! - Lo scioglimento delle Camere ha
impedito l'approvazione di un provvedimento di alta valenza
morale e sociale, legittimamente "reclamato" dai grandi
invalidi di guerra e di servizio in considerazione delle
difficoltà operative verificatesi nella fruizione del servizio
degli accompagnatori anche alla luce della riforma del
servizio militare di leva, che prevede una progressiva
"professionalizzazione" del personale militare. Ricordo che la
Commissione lavoro pubblico e privato ha avviato l'esame del
provvedimento il 19 ottobre 1999, deliberando nella stessa
seduta di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri finanziari. Tale relazione è stata
trasmessa alla fine di maggio del 2000, per cui la Commissione
ha potuto riprendere i lavori a partire da tale momento. A ciò
bisogna aggiungere che la discrepanza rilevata tra i dati
forniti dal sottosegretario Rivera nel corso di un'audizione e
i dati contenuti invece nella relazione tecnica relativamente
al numero dei grandi invalidi per servizio ha indotto la
Commissione ad un ulteriore supplemento di istruttoria.
Quindi, dopo l'audizione di un rappresentante del Ministero
del tesoro, si è proceduto alla costituzione di un Comitato
ristretto che, alla luce dei dati e delle informazioni
acquisiti in sede istruttoria, ha predisposto un testo
unificato adottato come testo base e poi approvato dalla
Commissione con lievi modifiche volte a recepire il parere
della V Commissione. Tengo ad evidenziare che il testo
approvato dalla Commissione, dovendosi mantenere nei limiti
delle disponibilità finanziarie, ha ridimensionato, rispetto
alle proposte di legge iniziali, le provvidenze ai grandi
invalidi. Difatti la legge finanziaria per il corrente anno ha
stanziato, per le finalità previste dal provvedimento, 10
miliardi di lire per il 2002 e 20 miliardi per il 2003.
Partendo da questo dato di fatto, la Commissione si è
orientata nel senso di concedere l'indennità intera ai grandi
invalidi in condizioni di maggior bisogno, riservando ai casi
meno gravi un trattamento economico ridotto.
Ricordo che le Commissioni I, IV e XII hanno espresso un
parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso un
parere favorevole con condizioni scrupolosamente recepite
dalla XI Commissione.
Desidero ringraziare il sottosegretario al tesoro e i suoi
collaboratori per la disponibilità manifestata nel coadiuvare
il Comitato ristretto nella stesura del testo, concorrendo
alla soluzione delle questioni di maggior tecnicità.
In considerazione delle legittime aspettative dei soggetti
interessati, ritengo necessario che il prossimo Parlamento, a
prescindere dalla sua composizione, porti a compimento il
lavoro iniziato nella XIII legislatura, permettendo ai grandi
invalidi di sopperire al venir meno del servizio
dell'accompagnatore militare.
CONTENUTO DELL'ARTICOLATO
L'articolo 1, comma 1, nel riformulare il secondo comma
dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, prevede il riconoscimento in
favore dei pensionati affetti da determinate invalidità del
diritto ad un accompagnatore militare o del servizio civile.
Analogo beneficio viene riconosciuto ai grandi invalidi per
servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da
determinate invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro
al valor militare.
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L'articolo 1, comma 2, dispone che, a decorrere dal 1^
luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di
procedere all'assegnazione degli accompagnatori, ai grandi
invalidi che, alla data di entrata in vigore del
provvedimento, fruiscono di un accompagnatore militare o del
servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile
esente da imposte di lire 1.700.000 per dodici mensilità. Il
successivo comma 3 dispone che a tale assegno non si applica,
per il biennio 2002-2003, l'adeguamento automatico previsto
per i trattamenti pensionistici di guerra.
Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo rimette ad un
apposito decreto del Ministro della difesa il compito di
accertare il numero degli assegni corrisposti, alla data del
30 novembre 2002, in sostituzione dell'accompagnatore e di
provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, alla
determinazione del numero degli assegni che potranno essere
liquidati agli altri aventi diritto all'accompagnamento, dando
la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale
servizio almeno una volta nel triennio precedente all'entrata
in vigore del provvedimento ed ai quali gli enti preposti non
siano più in grado di assicurarlo. L'entità del citato assegno
è determinata nella misura di lire 1.700.000 mensili ovvero,
per determinate categorie di invalidi, in misura ridotta al 50
per cento.
L'articolo 2, recante la clausola di copertura
finanziaria, dispone che all'onere derivante dal
provvedimento, valutato in lire 10 miliardi per il 2002 e in
lire 20 miliardi per il 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nel Fondo speciale di parte
corrente per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
COLUCCI, Relatore.
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