| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato nella misura massima di lire
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10.000 milioni per l'anno 2002 e di lire
20.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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