| (Istituzione di sale operative uniche interforze nelle
grandi città).
1. Dopo l'articolo 21 della legge 1^ aprile 1981, n. 121,
è inserito il seguente:
"Art. 21- bis. (Sale operative uniche interforze). - 1.
Il Ministro dell'interno con uno o più decreti, di concerto
con i Ministri interessati, istituisce nelle grandi città sale
operative uniche interforze, aventi un unico numero telefonico
e finalizzate ad assicurare, in ambito provinciale, il pronto
intervento e il soccorso pubblico.
2. Le sale operative uniche di cui al comma 1
sostituiscono, ove attivate, quelle esistenti, rispettivamente
afferenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed
al Corpo della guardia di finanza, che sono soppresse".
2. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 21- bis
della legge 1^ aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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