| (Composizione e funzioni delle sale operative uniche
interforze).
1. Dopo l'articolo 21- bis della legge 1^ aprile
1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 21- ter. (Compiti ed organico delle sale operative
uniche interforze). - 1. Alle sale operative uniche
interforze, di cui all'articolo 21- bis, alla cui
direzione può essere preposto, con decreto del questore, anche
alternativamente un primo dirigente della Polizia di Stato, un
colonnello dell'Arma dei carabinieri ovvero un colonnello del
Corpo della guardia di finanza, sono demandati i compiti di
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direzione e di coordinamento di tutte le pattuglie interforze
presenti sui singoli territori provinciali.
2. Le sale operative uniche interforze sono
costituite in pari numero da dipendenti appartenenti alla
Polizia di Stato e da militari dell'Arma dei carabinieri e, in
proporzione, da militari del Corpo della guardia di finanza,
fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze. Alle
sale operative fanno capo tutte le pattuglie della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, presenti giornalmente sul territorio provinciale ed
impegnate in servizi di pronto intervento e di soccorso
pubblico".
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