| (Rapporti con le altre sale operative).
1. Dopo l'articolo 21- ter della legge 1^ aprile
1981, n. 121, introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
è inserito il seguente:
"Art. 21- quater. - (Collegamenti tra le sale operative
uniche interforze). - 1. Il Ministro dell'interno,
nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento,
impartisce direttive ed emana provvedimenti per stabilire
collegamenti tra le sale operative uniche interforze e le sale
operative della polizia municipale".
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