| (Partecipazione del dirigente della sala operativa unica
interforze alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica).
1. All'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il dirigente della sala operativa unica interforze, di
cui all'articolo 21- ter, partecipa alle sedute del
comitato quando, su sua richiesta, sono poste all'ordine del
giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della
comunità locale ovvero attinenti al pronto intervento e alla
sicurezza pubblica".
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