| Onorevoli Colleghi! - Il regio decreto 20 ottobre 1932,
n. 1960, all'articolo 1 sancisce che: "Gli ufficiali generali
e gli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare,
i quali cessano definitivamente dal servizio permanente
effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della
professione di ingegnere, senza l'obbligo di sostenere l'esame
di Stato, qualora dimostrino di possedere requisiti indicati
(...)".
Le disposizioni dell'articolo 1 del citato regio decreto
n. 1960 del 1932 sono state inserite integralmente nel testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, all'articolo 180.
Negli anni successivi all'approvazione del citato testo
unico, hanno avuto luogo numerose modifiche strutturali
dell'Esercito, come quella relativa all'istituzione del Corpo
automobilistico, avvenuta a seguito del regio decreto-legge 27
dicembre 1935, n. 2171, e che, nella recente ristrutturazione
dell'Esercito, ha assunto la denominazione di "Arma dei
trasporti e dei materiali" (articolo 51 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). In questa Arma, nella
sua nuova veste ordinativa, è confluito anche personale già
appartenente alle altre Armi dell'Esercito, in particolare di
artiglieria e del genio, con le funzioni tecniche che tale
personale già svolgeva nell'Arma di provenienza.
Gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
hanno continuato ad essere impiegati negli uffici e negli
stabilimenti dell'allora Corpo automobilistico militare con
funzioni specialistiche e tecniche, le quali, con le
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trasformazioni continue della struttura militare e con
l'evoluzione ordinativa, sono diventate sempre più complesse
ed impegnative.
Alla trasformazione da settore pluriarma a ruolo organico
unico dell'Arma dei trasporti e dei materiali non è seguito
l'adeguamento di tutta la normativa vigente con le nuove
figure giuridiche e formali, pur mantenendo sostanzialmente
immutati i compiti nella nuova situazione ordinativa.
Nella fattispecie di cui all'articolo 180 del citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933, infatti,
non è prevista la figura dell'ufficiale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali, che ha avuto origine storica, come
visto, dall'Arma di artiglieria, dall'Arma del genio e dal
Corpo automobilistico, che ha una iter formativo
omologo, attraverso i corsi regolari dell'accademia e della
scuola di applicazione, sempre con compiti tecnici e
specialistici nei vari settori dei materiali e dei trasporti,
a tutti i livelli funzionali, con responsabilità per le
attività di mantenimento del materiale e di ricerca e studi di
elevato livello qualitativo, negli uffici, nelle direzioni
delle officine e degli stabilimenti e nei comandi dell'Arma
dei trasporti e dei materiali.
Si rileva, quindi, che dal 1935 non è stata apportata
nessuna modificazione formale al testo unico approvato con
regio decreto n. 1592 del 1933 e che non è stato aggiornato il
quadro dei destinatari delle disposizioni del testo unico pur
essendo variato il loro quadro ordinativo, ma non i loro
compiti e funzioni. Appare, pertanto, quanto mai opportuno e
significativo che il riconoscimento previsto ai sensi
dell'articolo 180 del testo unico approvato con regio decreto
n. 1592 del 1933 per gli ufficiali di artiglieria e del genio,
sia esteso a tutti gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, anche a quelli provenienti dal Corpo
automobilistico, apportando allo stesso articolo le necessarie
modifiche, di carattere formale, ma che assumono un
significato di grande valore morale per gli ufficiali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, avendone i
titoli, intendono fruirne.
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