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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70474
DDL6001-0002
Progetto di legge Camera n. 6001 - testo presentato - (DDL13-6001)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6001. TESTIPDL
...C6001.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6001 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il regio decreto 20 ottobre 1932,
  n. 1960, all'articolo 1 sancisce che: "Gli ufficiali generali
  e gli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare,
  i quali cessano definitivamente dal servizio permanente
  effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della
  professione di ingegnere, senza l'obbligo di sostenere l'esame
  di Stato, qualora dimostrino di possedere requisiti indicati
  (...)".
     Le disposizioni dell'articolo 1 del citato regio decreto
  n. 1960 del 1932 sono state inserite integralmente nel testo
  unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, all'articolo 180.
     Negli anni successivi all'approvazione del citato testo
  unico, hanno avuto luogo numerose modifiche strutturali
  dell'Esercito, come quella relativa all'istituzione del Corpo
  automobilistico, avvenuta a seguito del regio decreto-legge 27
  dicembre 1935, n. 2171, e che, nella recente ristrutturazione
  dell'Esercito, ha assunto la denominazione di "Arma dei
  trasporti e dei materiali" (articolo 51 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).  In questa Arma, nella
  sua nuova veste ordinativa, è confluito anche personale già
  appartenente alle altre Armi dell'Esercito, in particolare di
  artiglieria e del genio, con le funzioni tecniche che tale
  personale già svolgeva nell'Arma di provenienza.
     Gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
  hanno continuato ad essere impiegati negli uffici e negli
  stabilimenti dell'allora Corpo automobilistico militare con
  funzioni specialistiche e tecniche, le quali, con le
 
                               Pag. 2
 
  trasformazioni continue della struttura militare e con
  l'evoluzione ordinativa, sono diventate sempre più complesse
  ed impegnative.
     Alla trasformazione da settore pluriarma a ruolo organico
  unico dell'Arma dei trasporti e dei materiali non è seguito
  l'adeguamento di tutta la normativa vigente con le nuove
  figure giuridiche e formali, pur mantenendo sostanzialmente
  immutati i compiti nella nuova situazione ordinativa.
     Nella fattispecie di cui all'articolo 180 del citato testo
  unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933, infatti,
  non è prevista la figura dell'ufficiale dell'Arma dei
  trasporti e dei materiali, che ha avuto origine storica, come
  visto, dall'Arma di artiglieria, dall'Arma del genio e dal
  Corpo automobilistico, che ha una  iter  formativo
  omologo, attraverso i corsi regolari dell'accademia e della
  scuola di applicazione, sempre con compiti tecnici e
  specialistici nei vari settori dei materiali e dei trasporti,
  a tutti i livelli funzionali, con responsabilità per le
  attività di mantenimento del materiale e di ricerca e studi di
  elevato livello qualitativo, negli uffici, nelle direzioni
  delle officine e degli stabilimenti e nei comandi dell'Arma
  dei trasporti e dei materiali.
     Si rileva, quindi, che dal 1935 non è stata apportata
  nessuna modificazione formale al testo unico approvato con
  regio decreto n. 1592 del 1933 e che non è stato aggiornato il
  quadro dei destinatari delle disposizioni del testo unico pur
  essendo variato il loro quadro ordinativo, ma non i loro
  compiti e funzioni.  Appare, pertanto, quanto mai opportuno e
  significativo che il riconoscimento previsto ai sensi
  dell'articolo 180 del testo unico approvato con regio decreto
  n. 1592 del 1933 per gli ufficiali di artiglieria e del genio,
  sia esteso a tutti gli ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei
  materiali, anche a quelli provenienti dal Corpo
  automobilistico, apportando allo stesso articolo le necessarie
  modifiche, di carattere formale, ma che assumono un
  significato di grande valore morale per gli ufficiali
  dell'Arma dei trasporti e dei materiali che, avendone i
  titoli, intendono fruirne.
 
DATA=990506 FASCID=DDL13-6001 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6001 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=600100 00 FASCIDC=13DDL6001 SORTNAV=0600100 000 00000 ZZDDLC6001 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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