Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70475
DDL6001-0003
Progetto di legge Camera n. 6001 - testo presentato - (DDL13-6001)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C6001. TESTIPDL
...C6001.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6001 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 180 del testo unico delle leggi
  sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
  agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
     "Art. 180.  (Disposizioni particolari per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di ingegnere per alcune
  categorie di ufficiali).  -  1.  Gli ufficiali generali
  e gli ufficiali superiori delle Armi di artiglieria, del genio
  militare e dei trasporti e dei materiali corrispondenti al
  soppresso Corpo automobilistico, i quali cessano
  definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono
  essere abilitati alla professione di ingegnere, senza
  l'obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di
  possedere i presenti requisiti:
         a)  avere conseguito il diploma di laurea in
  ingegneria presso una delle università dello Stato, ovvero
  aver frequentato con esito positivo i corsi della scuola di
  applicazione dell'Arma o del Corpo di appartenenza e,
  limitatamente al periodo dal 1^ novembre 1924 al 2 maggio
  1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di
  artiglieria e genio;
         b)  essere stati designati, successivamente al
  conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera
  a),  in qualunque grado e per un periodo complessivamente
  non inferiore a due anni per i laureati in ingegneria e a
  quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti comandi,
  direzioni, uffici e stabilimenti o in quegli altri che, con
  deliberazione del Ministro della difesa, siano dichiarati di
  carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del
  servizio tecnico di artiglieria, comandi del genio, uffici e
  stabilimenti del servizio degli specialisti del genio,
  direzione generale del genio, uffici del genio militare,
 
                               Pag. 4
 
  comandi e direzioni di enti dell'Arma dei trasporti e dei
  materiali, uffici e stabilimenti del servizio chimico
  militare;
         c)  possedere in base alle loro cognizioni tecniche
  ed ai servizi prestati i requisiti necessari per progettare e
  dirigere lavori di ingegneria.
       2.  Il possesso dei requisiti di cui alle lettere
  a)  e  b)  del comma 1 è dimostrato attraverso la
  presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche
  del titolo accademico.
       3.  Il possesso del requisito di cui alla lettera
  c)  del comma 1 è dimostrato con la presentazione di un
  certificato rilasciato dal generale vice ispettore dell'Arma
  del genio per gli ufficiali dell'Arma del genio e dell'Arma di
  artiglieria e dal generale vice ispettore logistico e capo
  dipartimento dei trasporti e dei materiali per gli ufficiali
  dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito".
 
DATA=990506 FASCID=DDL13-6001 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6001 TOTPAG=0004 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=600100 00 FASCIDC=13DDL6001 SORTNAV=0600100 000 00000 ZZDDLC6001 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati