| 1. L'articolo 180 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:
"Art. 180. (Disposizioni particolari per l'abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere per alcune
categorie di ufficiali). - 1. Gli ufficiali generali
e gli ufficiali superiori delle Armi di artiglieria, del genio
militare e dei trasporti e dei materiali corrispondenti al
soppresso Corpo automobilistico, i quali cessano
definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono
essere abilitati alla professione di ingegnere, senza
l'obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di
possedere i presenti requisiti:
a) avere conseguito il diploma di laurea in
ingegneria presso una delle università dello Stato, ovvero
aver frequentato con esito positivo i corsi della scuola di
applicazione dell'Arma o del Corpo di appartenenza e,
limitatamente al periodo dal 1^ novembre 1924 al 2 maggio
1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di
artiglieria e genio;
b) essere stati designati, successivamente al
conseguimento di uno dei titoli di studio di cui alla lettera
a), in qualunque grado e per un periodo complessivamente
non inferiore a due anni per i laureati in ingegneria e a
quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti comandi,
direzioni, uffici e stabilimenti o in quegli altri che, con
deliberazione del Ministro della difesa, siano dichiarati di
carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del
servizio tecnico di artiglieria, comandi del genio, uffici e
stabilimenti del servizio degli specialisti del genio,
direzione generale del genio, uffici del genio militare,
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comandi e direzioni di enti dell'Arma dei trasporti e dei
materiali, uffici e stabilimenti del servizio chimico
militare;
c) possedere in base alle loro cognizioni tecniche
ed ai servizi prestati i requisiti necessari per progettare e
dirigere lavori di ingegneria.
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 è dimostrato attraverso la
presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche
del titolo accademico.
3. Il possesso del requisito di cui alla lettera
c) del comma 1 è dimostrato con la presentazione di un
certificato rilasciato dal generale vice ispettore dell'Arma
del genio per gli ufficiali dell'Arma del genio e dell'Arma di
artiglieria e dal generale vice ispettore logistico e capo
dipartimento dei trasporti e dei materiali per gli ufficiali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito".
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