| Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di clemenza in
favore degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
trova il suo fondamento nel regolamento di servizio del Corpo,
emanato, ai sensi dell'articolo 29 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario n.
63/L, parte prima, alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 1^
aprile 1999. Detto regolamento, nello spirito della legge di
riforma che ha, tra l'altro, smilitarizzato il Corpo, ha
rideterminato i doveri degli appartenenti alla polizia
penitenziaria già disciplinati dal regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584, dal decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 508, e dalla legge 18 febbraio 1963, n.
173.
Poiché è dall'inosservanza dei doveri connessi al proprio
status che discende la responsabilità disciplinare, si
comprende come una nuova definizione dei doveri, ad oltre
cinquanta anni dalla loro prima individuazione, non può che
spiegare immediate e dirette conseguenze sul regime
disciplinare.
Il provvedimento, per quanto si è detto, risponde
certamente a ragioni di equità e di buona amministrazione,
anche in considerazione dell'effetto deflattivo che avrà sui
procedimenti in corso. Esso concede, con la norma recata
dall'articolo 1, il condono delle sanzioni disciplinari
irrogate agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria,
indicando con precisione i limiti di applicazione, anche
temporali, del condono stesso e i procedimenti disciplinari da
dichiarare estinti.
L'articolo 2 rimette ad un decreto del Ministro di grazia
e giustizia la definizione delle modalità di applicazione
della legge.
L'articolo 3 fa salvi gli effetti già prodotti dalle
sanzioni disciplinari inflitte e dispone che non rimanga
traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.
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