Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70477
DDL6002-0002
Progetto di legge Camera n. 6002 - testo presentato - (DDL13-6002)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6002. TESTIPDL
...C6002.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6002 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di clemenza in
  favore degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
  trova il suo fondamento nel regolamento di servizio del Corpo,
  emanato, ai sensi dell'articolo 29 della legge 15 dicembre
  1990, n. 395, con decreto del Presidente della Repubblica 15
  febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel supplemento ordinario n.
  63/L, parte prima, alla  Gazzetta ufficiale  n. 76 del 1^
  aprile 1999.  Detto regolamento, nello spirito della legge di
  riforma che ha, tra l'altro, smilitarizzato il Corpo, ha
  rideterminato i doveri degli appartenenti alla polizia
  penitenziaria già disciplinati dal regio decreto 30 dicembre
  1937, n. 2584, dal decreto legislativo luogotenenziale 21
  agosto 1945, n. 508, e dalla legge 18 febbraio 1963, n.
  173.
     Poiché è dall'inosservanza dei doveri connessi al proprio
  status  che discende la responsabilità disciplinare, si
  comprende come una nuova definizione dei doveri, ad oltre
  cinquanta anni dalla loro prima individuazione, non può che
  spiegare immediate e dirette conseguenze sul regime
  disciplinare.
     Il provvedimento, per quanto si è detto, risponde
  certamente a ragioni di equità e di buona amministrazione,
  anche in considerazione dell'effetto deflattivo che avrà sui
  procedimenti in corso.  Esso concede, con la norma recata
  dall'articolo 1, il condono delle sanzioni disciplinari
  irrogate agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria,
  indicando con precisione i limiti di applicazione, anche
  temporali, del condono stesso e i procedimenti disciplinari da
  dichiarare estinti.
     L'articolo 2 rimette ad un decreto del Ministro di grazia
  e giustizia la definizione delle modalità di applicazione
  della legge.
     L'articolo 3 fa salvi gli effetti già prodotti dalle
  sanzioni disciplinari inflitte e dispone che non rimanga
  traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.
 
DATA=990507 FASCID=DDL13-6002 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6002 TOTPAG=0002 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0001 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=600200 00 FASCIDC=13DDL6002 SORTNAV=0600200 000 00000 ZZDDLC6002 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati