| 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della
pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di
polizia penitenziaria, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il condono non si applica alle sanzioni di cui al comma
1 quando sono connesse con procedimenti penali o quando sono
relative ad infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e
gli internati di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
3. Sono estinti i procedimenti disciplinari pendenti alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1,
relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni
indicate al medesimo comma.
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