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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70482
DDL6002-0002
Relazione Camera n. 6002-A (DDL13-6002-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C6002A. TESTIPDL
...C6002A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC6002A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento di condono delle
  sanzioni disciplinari della censura, della pena pecuniaria e
  della deplorazione, inflitte agli appartenenti al Corpo di
  polizia penitenziaria, trova il suo fondamento nella avvenuta
  emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica 15
  febbraio 1999, n. 82, del nuovo regolamento di servizio del
  Corpo, ai sensi dell'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990,
  n. 395.  Detto regolamento, nello spirito della legge di
  riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo,
  rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli
  appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina
  risale alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30
  dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo
  luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18
  febbraio 1963, n. 173.
     Atteso che la responsabilità disciplinare deriva
  necessariamente dall'inottemperanza ai doveri connessi al
  proprio  status,  si comprende come una nuova definizione
  dei suddetti doveri, ad oltre cinquanta anni dalla loro prima
  individuazione, non può che spiegare immediate e dirette
  conseguenze sul regime disciplinare.
     Il provvedimento risponde certamente a ragioni di equità e
  di buona amministrazione, anche in considerazione dell'effetto
  deflattivo che avrà sui procedimenti in corso.  Esso concede,
  con la norma recata dall'articolo 1, il condono delle sanzioni
  disciplinari irrogate agli appartenenti al Corpo di polizia
  penitenziaria, indicando con precisione i limiti di
  applicazione, anche temporali, del condono stesso e i
  procedimenti disciplinari da dichiarare estinti.
     L'articolo 2 rimette ad un decreto del Ministro della
  giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
  vigore della legge, la definizione delle modalità di
  applicazione della legge medesima.
     L'articolo 3 fa salvi gli effetti già prodotti dalle
  sanzioni disciplinari inflitte e dispone che non rimanga
  traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.
     La Commissione ha apportato talune modifiche al disegno di
  legge presentato dal Governo; in primo luogo, al fine di
  rendere più preciso il momento processuale in cui risulta
  preclusa l'applicazione del condono, si è ritenuto opportuno
  sostituire il generico riferimento al procedimento penale con
  il momento specifico della condanna penale.  Si è inteso
  inoltre circoscrivere l'inapplicabilità del condono ai soli
  comportamenti avvenuti in danno dei detenuti ed internati,
  eliminando il diverso criterio proposto dal Governo della
  inapplicabilità del suddetto provvedimento di clemenza in
  tutti i casi di infrazioni concernenti i rapporti con i
  detenuti e gli internati.  Tali modifiche hanno portato ad una
  diversa formulazione, rispetto all'originario testo del
  Governo, del comma 2 dell'articolo 1.
     Si è proceduto quindi, al comma 1 dell'articolo 2, ad un
  intervento di coordinamento con la normativa vigente, mediante
  la sostituzione delle parole: "Ministro di Grazia e Giustizia"
  con le parole "Ministro della Giustizia".
     Sul testo in esame le Commissioni I e XI hanno espresso
  parere favorevole con osservazioni, la prima, e parere
  favorevole senza osservazioni la seconda.
     Per quanto riguarda la richiesta di fissare un termine per
  l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del
  testo in esame, come formulata nel parere della I Commissione,
  pur ritenendo il relatore la stessa non indispensabile, ha
  comunque aderito alla ipotesi di aggiungere all'articolo in
  oggetto un ulteriore comma, volto a fissare il termine di
  emanazione dei predetti decreti ministeriali entro il
  sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge,
 
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  proprio al fine di assicurare una maggiore chiarezza sui tempi
  di attuazione della suddetta norma.
     La Commissione non ha invece ritenuto opportuno aderire
  alla ulteriore osservazione contenuta nel richiamato parere
  della I Commissione in quanto nel corso del dibattito sul
  testo in esame si è sempre ritenuto di poter interpretare la
  dizione condanna penale, in relazione all'ipotesi di
  inapplicabilità del condono prevista dal comma 2 dell'articolo
  2, nel senso di sentenza passata in giudicato; l'eventuale
  aggiunta a tale dizione del termine "definitiva" creerebbe
  infatti un inopportuno ed ingiustificato precedente
  nell'ordinamento giuridico, avendo la condanna penale già di
  per sé carattere definitivo.
     Occorre in conclusione sottolineare che tale
  provvedimento, su cui è emerso un ampio consenso da parte di
  tutti i gruppi della Commissione nel corso dell'esame dello
  stesso, risponde certamente alla pressante esigenza di
  affermare concretamente e compiutamente i principi che sono
  alla base dell'ordinamento penitenziario, anche alla luce
  della disciplina recentemente introdotta dal nuovo regolamento
  di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.
  OLIVIERI,  Relatore.
 
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