| 1. Al personale militare italiano delle tre Forze armate,
della Guardia di finanza e del Corpo militare della Croce
rossa italiana (CRI), inquadrato in "contingenti" o in
"missioni", anche multinazionali, operanti in zone
d'intervento in territori esteri per conto dell'ONU, della
NATO, della Unione europea o di altre analoghe organizzazioni
sovranazionali, per attività di interposizione, per il
mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di
osservatori, o per cooperazione ed assistenza in area di
crisi, sono concessi i benefìci indicati all'articolo 2.
2. I benefìci di cui all'articolo 2 spettano, altresì, al
personale militare isolato impiegato per le stesse finalità di
cui al comma 1 del presente articolo.
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