| 1. L'attribuzione ad un'area di crisi della qualifica di
zona d'intervento è stabilita dal Ministro della difesa, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì stabilita la
data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona
d'intervento.
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