| 1. Gli effetti della presente legge sono retroattivi.
2. Ha titolo ai benefìci di cui all'articolo 2 il
personale militare la cui attività di servizio compiuto ai
sensi dell'articolo 1 risulta documentata dal proprio stato di
servizio o dalla propria documentazione caratteristica, a
condizione che il militare non sia stato ammesso a godere di
analoghi benefìci pensionistici ai sensi di altre
disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso
periodo o per la stessa zona d'intervento.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della difesa adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante,
altresì, le modalità con le quali il personale militare
interessato al beneficio di cui all'articolo 2 della presente
legge può, per i servizi pregressi, fruire di tale beneficio,
avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni
matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun
militare ammesso al beneficio.
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