| (Funzionamento della Commissione).
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione
può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle
province e dei comuni, nonché della consulenza di esperti per
la trattazione di singoli problemi che richiedono particolari
competenze e di ogni altra collaborazione che ritenga
necessaria.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei
deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione si
avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.
4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
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