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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70527
DDL6010-0002
Progetto di legge Camera n. 6010 - testo presentato - (DDL13-6010)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6010. TESTIPDL
...C6010.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6010 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  inserisce in una logica di razionalizzazione della normativa
  che disciplina gli organi speciali della giurisdizione
  tributaria.  In particolar modo, interviene sul decreto
  legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e precisamente sul testo
  dell'articolo 8, comma 1, lettera  i),  riguardante il
  regime di incompatibilità di coloro che svolgono libere
  professioni direttamente attinenti alla materia tributaria.
     Il problema oramai annoso è quello di conciliare le
  esigenze di una magistratura non professionale, che deve
  giudicare su una materia dal tecnicismo esasperato, con la
  necessità di garantire un giudizio imparziale.
     Le soluzioni precedentemente utilizzate hanno di volta in
  volta privilegiato le esigenze di funzionalità della
  magistratura tributaria o la necessità di assoluta
  imparzialità delle commissioni tributarie, seppure a discapito
  della loro funzionalità.
     Alla difficoltà di trovare una risposta al problema, si
  aggiunge il fatto che, considerato il ruolo particolare di
  questi giudici, i tradizionali istituti processuali della
  astensione e della ricusazione non risultano sufficienti a
  garantire l'assoluta trasparenza del giudizio.
     Dubbi e polemiche, nonché notevoli problemi applicativi
  che hanno parzialmente paralizzato l'attività delle
  commissioni tributarie, ha suscitato anche la recente modifica
  dell'articolo 8, comma 1, lettera  i),  effettuata
  dall'articolo 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.
  449, modifica che pure ha privilegiato la scelta di
  un'assoluta imparzialità.
     La presente proposta di legge prevede un'ulteriore
  modifica della norma in oggetto, nel tentativo di dipanare le
  ombre della legislazione vigente.
     I due princìpi su cui si fonda l'unico articolo di cui si
  compone la proposta di legge, mirano proprio ad una
  razionalizzazione dell'attuale sistema.  Innanzi tutto, si
 
                               Pag. 2
 
  intende porre un limite alla causa di incompatibilità
  ancorandolo all'ambito territoriale, e per la precisione
  regionale, per coloro che trattano la materia tributaria ed
  intendono svolgere l'attività di giudice in questo stesso
  settore.  Vale a dire che i professionisti che esercitano, in
  una determinata regione, la consulenza tributaria o
  l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti
  con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di
  carattere tributario e, in modo particolare, gli iscritti agli
  albi professionali, non possono, nella medesima regione,
  svolgere contemporaneamente la funzione di giudice
  tributario.
     In secondo luogo si rende possibile la partecipazione alle
  commissioni tributarie in base ad un parametro di carattere
  economico.  L'incompatibilità, infatti, opera solo se le
  attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza
  presentano il carattere dell'abitualità.  Ossia, solo se coloro
  che svolgono le predette attività ricevono dei compensi
  superiori ad un terzo di quelli percepiti complessivamente
  nell'esercizio precedente.
 
DATA=990511 FASCID=DDL13-6010 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6010 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=601000 00 FASCIDC=13DDL6010 SORTNAV=0601000 000 00000 ZZDDLC6010 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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