| 1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
" i) limitatamente alle commissioni tributarie
istituite nella stessa regione in cui svolgono la loro
attività professionale, coloro che esercitano abitualmente la
consulenza tributaria, l'assistenza o la rappresentanza dei
contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o
nelle controversie di carattere tributario; l'abitualità è
esclusa quando i compensi derivanti dall'esercizio delle
citate attività sono inferiori ad un terzo di quelli
complessivamente percepiti nell'esercizio precedente;".
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