| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva
76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla
qualità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n.
185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle
regioni di derogare, per un triennio ed a determinate
condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto
di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del
giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la
disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n.
109;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito
dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31
dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13
aprile 1993, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n.
109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di
eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del
lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
emana
il seguente decreto-legge:
| |