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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70543
DDL6013-0002
Progetto di legge Camera n. 6013 - testo presentato - (DDL13-6013)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C6013. TESTIPDL
...C6013.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6013 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con l'introduzione sperimentale
  del salario di attività sociale (SAS) si vuole attivare uno
  strumento di politica attiva del lavoro finalizzato alla
  creazione di nuova occupazione e di nuove iniziative
  imprenditoriali, capace di perseguire ad un tempo gli
  obiettivi di creare nuove attività, di favorire la coesione,
  l'attività di cura e l'economia di prossimità, di tutelare e
  di valorizzare le risorse territoriali, di garantire
  opportunità di reddito e di inserimento sociale ed economico
  nel sistema di produzione di beni e di servizi.
     Il SAS è un contributo alla retribuzione, di 15.600.000
  lire annue, che lo Stato versa direttamente per due terzi ed
  indirettamente per un terzo, a copertura degli oneri
  contributivi, a determinate imprese, per ogni lavoratore
  assunto a tempo indeterminato, pieno o parziale, per lo
  svolgimento di determinate attività, come sarà di seguito
  meglio specificato.
     Il SAS rappresenta anche un tentativo di sviluppare nuove
  forme di autorganizzazione del  welfare,  così da dare
  rilevanza pubblica e riconoscimento sociale anche a quelle
  attività di cura e di assistenza finora oscuramente sostenute
  dalle donne all'interno della famiglia; di stimolare lo
  sviluppo di un mercato innovativo, dove potrebbero crescere
  nuove imprese, in particolare del terzo settore.  Un tentativo
  di riequilibrare lo scarto esistente tra il cittadino
  portatore di bisogni e la carenza di imprese che offrono i
  servizi, contribuendo anche a favorire l'emersione di una
  nuova domanda in grado di organizzare la stessa selezione
  dell'offerta.  Ci si propone, in questo modo, di dare risposte
  a nuovi bisogni di servizi di cura e di coesione sociale, di
  nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita, nonché
 
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  alla disoccupazione ed alla diversificazione della qualità del
  lavoro e dei tempi di lavoro degli occupati.
     Il SAS è uno strumento diretto prioritariamente ed
  inizialmente, ma non esclusivamente, ai disoccupati ed alle
  forze di lavoro inattive, che tenta di stimolare una
  partecipazione attiva e consapevole in chi decide di
  intraprendere le attività che ne sono oggetto.
     Il SAS, può, inoltre, essere diretto a quegli occupati
  che, rinunciando ad una parte del salario, intendano dedicare
  una quota del loro tempo di lavoro, professionalità,
  know-how  ad attività finalizzate allo sviluppo di
  determinati settori produttivi o ad attività di coesione
  sociale.
     I benefìci del SAS sono vincolati alla definizione di un
  programma di attività produttive, di fornitura di servizi o di
  promozione di iniziative di coesione sociale finalizzate a
  raggiungere entro tre anni una propria autonomia economica
  proveniente dal mercato.
     Il SAS vuole essere una possibilità di liberazione di
  tempo ed energie dal lavoro tradizionale in una opzione di
  sostituzione dello stesso con forme di attività più
  partecipate, scelte e personalmente motivate, con una maggiore
  riappropriazione di frazioni del proprio tempo.  Può
  rappresentare un allargamento dei diritti di cittadinanza,
  intesi come capacità e possibilità di far parte di una rete di
  rapporti sociali, caratterizzata da obblighi, opportunità,
  possibilità e diritti inerenti ai meccanismi della socialità.
  Può divenire un riconoscimento pubblico dell'utilità delle
  attività sociali e della loro equiparazione al lavoro
  tradizionale.  Può conferire identità.  Può contribuire a dare
  forte impulso e riconoscimento allo sviluppo delle attività
  del terzo settore, anche a fronte del sorgere di nuove reti di
  mutualità locale, da incentivare, che rafforzino le
  possibilità di espressione concreta della domanda di servizi e
  di attività, in modo tale da provocare il migliore incontro
  con l'offerta.
     Il SAS può essere erogato per nuove attività in settori
  attinenti la cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio
  artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle
  pari opportunità; ad esempio: assistenza sociale e
  socio-sanitaria; tutela e valorizzazione dell'ambiente, del
  territorio e delle risorse naturali; promozione della cultura
  e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di
  particolare interesse sociale; reinserimento dei
  tossico-dipendenti; cura di ammalati terminali; cura e
  assistenza dell'infanzia, dell'adolescenza, degli anziani;
  recupero dei soggetti in condizioni particolari di disagio ed
  emarginazione; raccolte differenziate; gestione delle
  discariche e trattamento dei rifiuti; tutela della salute e
  sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro; tutela e
  valorizzazione delle aree protette e dei parchi naturali;
  bonifica delle aree industriali dismesse; tutela degli assetti
  idrogeologici; incentivazione dell'agriturismo; recupero e
  riqualificazione degli spazi urbani e del patrimonio
  culturale; interventi per lo sviluppo rurale e montano;
  interventi per la promozione e la produzione di prodotti di
  agricoltura biologica o biodinamica; interventi per la
  promozione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare
  rurale e locale.
     Per la realizzazione di quanto finora esposto, la presente
  proposta di legge contiene all'articolo 1 le finalità e la
  definizione del SAS; all'articolo 2 il suo ambito di
  applicazione; all'articolo 3 la descrizione dei progetti di
  attività per l'utilizzo del fondo per il SAS; all'articolo 4
  disposizioni concernenti la durata del contributo SAS;
  all'articolo 5 disposizioni sul bando per l'utilizzo del fondo
  SAS; all'articolo 6 l'identificazione dei soggetti promotori
  dei progetti di utilizzo del SAS; all'articolo 7 indicazioni
  sui soggetti impiegabili nei progetti di utilizzo del SAS;
  all'articolo 8 disposizioni per la verifica dei progetti di
  utilizzo del SAS; all'articolo 10 la descrizione del
  meccanismo dei mutui per la prosecuzione delle attività;
  all'articolo 11 disposizioni per lo sviluppo della mutualità
  locale; all'articolo 12 le norme finali.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-6013 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6013 TOTPAG=0010 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=075 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=601300 00 FASCIDC=13DDL6013 SORTNAV=0601300 000 00000 ZZDDLC6013 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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