| (Finalità e definizione del salario
di attività sociale).
1. La presente legge, al fine di stimolare la creazione di
nuova occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme di
imprenditorialità in grado di soddisfare una domanda reale e
solvibile di nuovi servizi, istituisce il salario di attività
sociale (SAS). Il SAS è finalizzato alla creazione e
all'ampliamento delle imprese del terzo settore, nonché alla
creazione e alla messa in rete di nuove imprese, in
particolare cooperative, operanti nei settori indicati
dall'articolo 2.
2. Il SAS è un contributo alla retribuzione, di lire
15.600.000 annue, per le finalità individuate al comma 1,
versato dallo Stato ai soggetti indicati all'articolo 6 per
ogni lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato. In
caso di assunzione a tempo parziale il SAS è concesso in
proporzione al tempo di lavoro. Il SAS è costituito per due
terzi da retribuzione diretta versata all'azienda e per un
terzo da oneri contributivi versati agli enti di
competenza.
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