| (Ambito di applicazione).
1. Il SAS può essere attivato nei settori di attività
rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio
artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle
pari opportunità, finalizzati in particolare:
a) all'assistenza sociale e socio-sanitaria; al
reinserimento dei tossicodipendenti, alla cura di ammalati
terminali, alla cura e all'assistenza dell'infanzia,
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dell'adolescenza, degli anziani, nonché al recupero dei
soggetti in condizioni particolari di disagio ed
emarginazione;
b) alla tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali, nonché
alla tutela e alla valorizzazione delle aree protette e dei
parchi naturali;
c) alla promozione della cultura e dell'arte;
d) alla tutela dei diritti civili;
e) alla ricerca scientifica di particolare
interesse sociale;
f) alla gestione di discariche, al trattamento dei
rifiuti, nonché alla loro raccolta differenziata;
g) alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi pubblici e di lavoro;
h) alla bonifica delle aree industriali
dismesse;
i) alla tutela degli assetti idrogeologici;
l) all'incentivazione dell'agriturismo;
m) al recupero e alla riqualificazione degli spazi
urbani e del patrimonio culturale;
n) all'attuazione di interventi per lo sviluppo
rurale e montano;
o) alla promozione ed all'incentivazione della
produzione di prodotti di agricoltura biologica o
biodinamica;
p) alla promozione e allo sviluppo
dell'artigianato, con particolare riferimento a quello rurale
e locale.
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