| (Bando per l'utilizzo del SAS).
1. I contenuti del bando per l'utilizzo del SAS e le
modalità della sua pubblicazione sono emanati, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
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sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione deve essere inviata al
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici presso il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di
cui al comma 2 provvede all'esame dei progetti, alla verifica
dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge ed
alla compilazione di una graduatoria dei progetti approvati
entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione.
4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al
comma 3, nell'indicazione dell'attribuzione ai progetti del
punteggio di valutazione si tiene conto, in quanto documentato
come parte integrante del progetto stesso:
a) della particolare validità economica del
progetto, con riferimento: all'inserimento negli strumenti di
programmazione territoriale concertata previsti dalla delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997; alla previsione
documentata di attivazione di fondi strutturali comunitari; al
cofinanziamento aggiuntivo documentato da parte degli enti
locali;
b) della particolare validità sociale del
progetto, con riferimento: alla presenza nell'ambito
territoriale interessato di gravi fenomeni di degrado sociale
e/o economico; alla presenza di crisi territoriali di
particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con
notevole impatto sui livelli ed alla sussistenza di situazioni
di sviluppo ritardato e/o di depressione economica;
c) del particolare impatto ambientale del
progetto, con riferimento: alla presenza di gravi fenomeni di
degrado ambientale e/o di mancata valorizzazione e difesa del
patrimonio storico ed artistico.
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5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede all'erogazione del SAS ai
progetti vede all'erogazione del SAS ai progetti approvati, in
base alla graduatoria compilata dal nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici di cui al comma 2, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.
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