| (Fondo per il SAS).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, è
istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica un fondo
denominato "Fondo per l'attribuzione del salario di attività
sociale", di seguito denominato "Fondo".
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2. Le disponibilità del Fondo, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono ripartite, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su capitoli di nuova istituzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente al Parlamento
una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati
specifici dei progetti e delle spese.
4. La dotazione del Fondo è determinata in lire 600
miliardi per ciascun anno del triennio 2000-2002. All'onere
relativo si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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