| (Mutui per la persecuzione dell'attività).
1. Dopo tre anni dall'inizio dell'attuazione del progetto
approvato, con l'esaurimento del contributo SAS, i soggetti
beneficiari possono richiedere, previa certificazione di cui
al comma 2 dell'articolo 8, mutui a tasso agevolato
finalizzati al consolidamento ed all'ampliamento delle
attività in oggetto, dopo aver dato prova, per almeno un anno,
di essere in grado di proseguire autonomamente l'attività e
dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui al citato comma 2
dell'articolo 8.
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2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede all'adozione, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di un regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
relativo alle modalità di accensione dei mutui quindicennali
con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento parziale a
carico dello Stato, da erogare a decorrere dal 1^ gennaio
2004.
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