| (Delega al Governo per lo sviluppo
della mutualità locale).
1. Al fine di agevolare l'incontro tra la domanda e
l'offerta dei servizi oggetto della attività per cui è
previsto il contributo del SAS, il Governo è delegato ad
emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi ivi
stabiliti, norme che, anche attraverso l'introduzione di
strumenti di incutivazione fiscale, favoriscano lo sviluppo di
iniziative di mutualità locale, tra soggetti privati, anche in
concorso con enti pubblici territoriali.
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