| (Norme finali).
1. Le disposizioni della presente legge hanno valore di
norme di principio e di indirizzo per le regioni e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 5-bis. La società di cui al comma 1 può svolgere
altresì i compiti ad essa attribuiti da altre norme di
legge".
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