| 1. E' istituito, presso ciascuna azienda sanitaria locale,
il Servizio di prevenzione delle malattie cardiovascolari, di
seguito denominato "Servizio", allo scopo di provvedere agli
accertamenti necessari alla loro individuazione e
prevenzione.
2. Il Servizio è diretto da un primario cardiologo ed è
strutturato, sotto il profilo dell'organico sanitario e
parasanitario, nei modi e nelle forme previsti da un decreto
del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Servizio può avvalersi dell'ausilio di personale
volontario specializzato e, in generale, dell'apporto di
istituti od associazioni impegnate specificamente nella lotta
alle malattie cardiovascolari.
4. Al personale volontario ed alle associazioni di cui al
comma 3 è concesso un contributo in danaro, nella misura e con
i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
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