| 1. Tutti i cittadini interessati, di qualsiasi età,
possono far pervenire alla segreteria del Servizio istituito
presso l'azienda sanitaria locale di appartenenza apposita
domanda per essere sottoposti alla visita per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
2. La segreteria di ciascun Servizio cura in modo
particolare la creazione e la gestione di una microstruttura
organizzativa espressamente preposta a ricevere le domande di
cui al comma 1, destinando a tale fine mezzi e strutture e
prevedendo la possibilità di prenotazione telefonica e via
INTERNET.
3. Del funzionamento della microstruttura di cui al comma
2 è responsabile il direttore sanitario del Servizio, nella
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cui persona sono cumulate anche le funzioni amministrative
specificamente riconducibili all'attività del Servizio
stesso.
4. Il direttore sanitario responsabile del Servizio,
scelto dal Ministro della sanità tra i residenti nella
provincia in cui è ricompresa l'azienda sanitaria locale di
riferimento, risponde direttamente al Ministro della sanità e
può essere da quest'ultimo rimosso dall'incarico.
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