| 1. Entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della
richiesta di sottoposizione agli accertamenti di prevenzione,
il Servizio comunica all'interessato la data o le date delle
visite, che in ogni caso devono essere effettuate entro e non
oltre tre mesi dalla comunicazione, salvo casi documentati di
particolare gravità.
2. Gli accertamenti sanitari disposti ai sensi delle
disposizioni della presente legge, solitamente effettuati
nell'arco di una sola giornata, possono anche svolgersi in due
distinte giornate, da individuare, a cura del Servizio, in un
periodo complessivamente non superiore ai quindici giorni.
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