| 1. E' istituito, presso ciascuna azienda sanitaria locale
(ASL), il Servizio di prevenzione delle insorgenze tumorali,
di seguito denominato "Servizio", allo scopo di provvedere
agli accertamenti necessari ad individuare e prevenire
malattie tumorali.
2. Il Servizio è diretto da un primario oncologo ed è
strutturato, sotto il profilo dell'organico sanitario e
parasanitario, nei modi e nelle forme previsti da un decreto
del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Servizio può avvalersi dell'ausilio di personale
volontario specializzato e, in generale, dell'apporto delle
associazioni impegnate specificamente nella lotta ai
tumori.
4. Al personale volontario ed alle associazioni di cui al
comma 3 è concesso un contributo in danaro, nella misura e con
i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
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