| 1. Ai fini dell'effettuazione delle visite mediche di cui
alla presente legge, i datori di lavoro, pubblici o privati,
nonché i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, sono tenuti, quando richiesto dai dipendenti o dagli
alunni, a rilasciare apposito permesso fino ad un massimo di
tre giorni annui, considerando giustificata l'assenza, per la
quale non può essere prevista alcuna detrazione di carattere
economico.
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