| (Anagrafe dei cittadini italiani residenti
all'estero).
1. Ai cittadini italiani residenti all'estero il cui
nominativo è presente nella banca dati dell'Anagrafe dei
cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), gestita dal
Ministero dell'interno, è garantito il diritto sancito
dall'articolo 48 della Costituzione.
2. Il Ministero degli affari esteri ovvero una sede
consolare sono autorizzati ad accedere alla banca dati
dell'AIRE del Ministero dell'interno per l'immissione dei
nominativi di cittadini italiani presenti nella propria
circoscrizione.
3. I dati introdotti ai sensi del comma 2 contengono le
informazioni essenziali che motivano il riconoscimento della
cittadinanza italiana al soggetto cui la stessa è
rilasciata.
4. L'inserimento e le eventuali modificazioni dei dati
sono disciplinati con regolamento emanato dal Ministro
dell'interno, sentito il parere del Ministro degli affari
esteri.
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