| (Espressione di voto per corrispondenza).
1. I cittadini italiani che risultano essere iscritti per
esplicita richiesta degli stessi nell'AIRE e che sono in
possesso dei requisiti prescritti per essere elettori
partecipano all'elezione dei rappresentanti del Parlamento
europeo, della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e
di quelle a statuto speciale, della provincia e del comune,
esprimendo il proprio voto per corrispondenza per i candidati
delle liste del comune italiano in cui risultano essere
iscritti. A tale fine il cittadino residente all'estero, che
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non sia cittadino italiano per nascita, deve essere iscritto
nelle liste elettorali del comune di ultima residenza dei
genitori o dell'ultimo ascendente cittadino italiano residente
in Italia.
2. Il diritto di voto è sospeso qualora il cittadino
straniero incorra in una delle condizione previste dal testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
233, e dall'articolo 3 della presente legge.
3. I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono essere
candidati nelle liste del comune italiano ove sono iscritti
per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali, regionali e
per il rinnovo del Parlamento italiano e del Parlamento
europeo secondo le modalità stabilite dalla legislazione
vigente in materia.
4. La non effettiva residenza nel territorio o nel
collegio di riferimento comporta la decadenza immediata
dall'incarico improrogabilmente il trentesimo giorno
successivo all'avvenuta proclamazione. Il sindaco od il
presidente della provincia o della regione provvedono a darne
comunicazione all'interessato e alle rispettive assemblee.
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