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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70576
DDL6017-0004
Progetto di legge Camera n. 6017 - testo presentato - (DDL13-6017)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C6017. TESTIPDL
...C6017.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6017 ZZ13 ZZPD ZZPR
          (Espressione di voto per corrispondenza).
     1.  I cittadini italiani che risultano essere iscritti per
  esplicita richiesta degli stessi nell'AIRE e che sono in
  possesso dei requisiti prescritti per essere elettori
  partecipano all'elezione dei rappresentanti del Parlamento
  europeo, della Camera dei deputati, del Senato della
  Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e
  di quelle a statuto speciale, della provincia e del comune,
  esprimendo il proprio voto per corrispondenza per i candidati
  delle liste del comune italiano in cui risultano essere
  iscritti.  A tale fine il cittadino residente all'estero, che
 
                               Pag. 5
 
  non sia cittadino italiano per nascita, deve essere iscritto
  nelle liste elettorali del comune di ultima residenza dei
  genitori o dell'ultimo ascendente cittadino italiano residente
  in Italia.
     2.  Il diritto di voto è sospeso qualora il cittadino
  straniero incorra in una delle condizione previste dal testo
  unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
  per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
  233, e dall'articolo 3 della presente legge.
     3.  I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono essere
  candidati nelle liste del comune italiano ove sono iscritti
  per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali, regionali e
  per il rinnovo del Parlamento italiano e del Parlamento
  europeo secondo le modalità stabilite dalla legislazione
  vigente in materia.
     4.  La non effettiva residenza nel territorio o nel
  collegio di riferimento comporta la decadenza immediata
  dall'incarico improrogabilmente il trentesimo giorno
  successivo all'avvenuta proclamazione.  Il sindaco od il
  presidente della provincia o della regione provvedono a darne
  comunicazione all'interessato e alle rispettive assemblee.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-6017 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6017 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=024 PAGFIN=0005 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=601700 00 FASCIDC=13DDL6017 SORTNAV=0601700 000 00000 ZZDDLC6017 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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