| (Procedure di voto).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
secondo i princìpi e criteri direttivi ivi contenuti, un
decreto legislativo recante la disciplina:
a) delle modalità di inoltro da parte del
Ministero dell'interno della scheda elettorale ai soggetti
interessati al voto;
b) delle modalità delle operazioni di voto per
corrispondenza presso le ambasciate o le sedi consolari,
nonché dell'invio della scheda dall'elettore al comune
italiano di residenza in modo da garantire:
1) la riservatezza e la non manipolazione del voto
espresso nella scheda;
2) che la scheda giunga improrogabilmente al comune
entro l'orario di chiusura dei seggi elettorali dell'ultimo
giorno utile per il voto affinché le operazioni di spoglio e
di scrutinio seguano la normale procedura nelle sezioni
elettorali.
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