| (Crimine contro l'umanità: delitto
di genocidio).
1. Con il termine "delitto di genocidio" si intende uno o
più atti commessi o tollerati consciamente da una o più
persone sia in pace sia in guerra, con l'intento di
distruggere, in parte o nella totalità, un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso come tale, ovvero uno o più atti
contro la libera espressione di idee sociali, politiche,
religiose, non violente per le quali il gruppo potrebbe
subire:
a) la morte;
b) gravi danni materiali o fisici;
c) la distruzione fisica del gruppo nel suo
insieme od in parte, determinata da condizioni di vita molto
critiche;
d) misure che intendano prevenire nascite
all'interno del gruppo;
e) misure che causino la perdita dei figli o delle
figlie;
f) il trasferimento forzato di giovani dallo
stesso ad altro gruppo a causa della loro appartenenza ad un
gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso
2. E' vietato l'ingresso od il soggiorno in Italia di
persone che sono accusate di crimini contro l'umanità, ovvero
anche di atti di terrorismo contro la popolazione civile,
ovvero anche di traffico e/o di spaccio di stupefacenti,
ovvero anche di traffico di qualsiasi strumento o arma che
provochi distruzione o danni di massa a cose o persone, ovvero
di traffico illecito di armi, di parti di esse o di
munizioni.
3. Chiunque acconsenta consapevolmente all'ingresso od al
soggiorno o presti aiuto ad una persona accusata di crimini
contro l'umanità compie reato contro lo Stato.
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