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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


70583
DDL6018-0004
Progetto di legge Camera n. 6018 - testo presentato - (DDL13-6018)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C6018. TESTIPDL
...C6018.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 6 Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6018 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Titolari del diritto di asilo).
     1.  Il diritto di asilo politico può essere concesso
  unicamente a quei richiedenti che siano in grado di provare
  che per la gravità delle limitazioni dei diritti civili e
  politici a cui sono sottoposti necessitano di protezione
  internazionale.  Ai soggetti che non comprovino le gravi
  discriminazioni a cui sono personalmente soggetti nel loro
  Paese, possono essere applicati interventi di carattere
  umanitario, qualora risultino idonei ovvero provengano da
  territori limitrofi in stato di guerra anche civile o da Paesi
  limitrofi sottoposti a gravi catastrofi naturali o
  carestie.
     2.  In materia di asilo politico, con riguardo ai criteri e
  alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
  status  di rifugiato e alle condizioni minime che devono
  essere assicurate al riguardo allo straniero o all'apolide a
  cui esso è stato riconosciuto, la presente legge si uniforma
  alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite
  per i rifugiati (UNHCR).
     3.  In con conformità alla Convenzione relativa allo
  statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
  resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e al
  protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
  York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
  febbraio 1970, n. 95, l'Italia, nel territorio del proprio
  Stato, ovvero anche nelle proprie sedi all'estero, riconosce e
  garantisce il diritto di asilo politico allo straniero o
  all'apolide che ne fa richiesta per evitare che esso possa
  essere soggetto a reali limitazioni dei propri diritti
  naturali, ovvero a:
         a)  persecuzione per motivi di razza;
         b)  persecuzione per motivi di religione;
         c)  persecuzione per appartenenza ad un gruppo
  etnico;
         d)  persecuzione per appartenenza ad un gruppo
  sociale;
 
                               Pag. 7
 
         e)  persecuzione per le proprie opinioni politiche
  non violente.
     4.  Qualora il cittadino straniero che è protetto dallo
  status  di rifugiato politico, ovvero dal diritto di
  asilo politico, subisca all'interno del territorio nazionale
  intimidazioni o sia fatto oggetto di azioni che provochino
  danni alla sua salute fisica o mentale, o la morte, e lo Stato
  acquisisca prove irrefutabili che il Governo del Paese di
  provenienza del rifugiato ne è il responsabile, l'Italia come
  parte lesa sottopone il caso alla Corte penale internazionale
  delle Nazioni Unite.
 
DATA=990512 FASCID=DDL13-6018 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=6018 TOTPAG=0020 TOTDOC=0023 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=601800 00 FASCIDC=13DDL6018 SORTNAV=0601800 000 00000 ZZDDLC6018 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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