| (Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo politico può essere concesso
unicamente a quei richiedenti che siano in grado di provare
che per la gravità delle limitazioni dei diritti civili e
politici a cui sono sottoposti necessitano di protezione
internazionale. Ai soggetti che non comprovino le gravi
discriminazioni a cui sono personalmente soggetti nel loro
Paese, possono essere applicati interventi di carattere
umanitario, qualora risultino idonei ovvero provengano da
territori limitrofi in stato di guerra anche civile o da Paesi
limitrofi sottoposti a gravi catastrofi naturali o
carestie.
2. In materia di asilo politico, con riguardo ai criteri e
alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime che devono
essere assicurate al riguardo allo straniero o all'apolide a
cui esso è stato riconosciuto, la presente legge si uniforma
alle indicazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR).
3. In con conformità alla Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, e al
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14
febbraio 1970, n. 95, l'Italia, nel territorio del proprio
Stato, ovvero anche nelle proprie sedi all'estero, riconosce e
garantisce il diritto di asilo politico allo straniero o
all'apolide che ne fa richiesta per evitare che esso possa
essere soggetto a reali limitazioni dei propri diritti
naturali, ovvero a:
a) persecuzione per motivi di razza;
b) persecuzione per motivi di religione;
c) persecuzione per appartenenza ad un gruppo
etnico;
d) persecuzione per appartenenza ad un gruppo
sociale;
Pag. 7
e) persecuzione per le proprie opinioni politiche
non violente.
4. Qualora il cittadino straniero che è protetto dallo
status di rifugiato politico, ovvero dal diritto di
asilo politico, subisca all'interno del territorio nazionale
intimidazioni o sia fatto oggetto di azioni che provochino
danni alla sua salute fisica o mentale, o la morte, e lo Stato
acquisisca prove irrefutabili che il Governo del Paese di
provenienza del rifugiato ne è il responsabile, l'Italia come
parte lesa sottopone il caso alla Corte penale internazionale
delle Nazioni Unite.
| |